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STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE “FILARMONICA TORINO MIRAFIORI”

 
Art.1
E’ costituita in Torino l’ASSOCIAZIONE MUSICALE denominata “FILARMONICA TORINO MIRAFIORI” con attuale (1984) sede in via Domenico Coggiola N° 20 Torino, della quale fanno parte i:
  • soci effettivi
  • soci cooptati (accolti, ammessi a far parte per motivi vari o per incarichi, allievi dei corsi)
  • soci benemeriti.
 
Art.2
L’ASSOCIAZIONE è apolitica, apartitica, non ha scopi di lucro e persegue le seguenti finalità:
a)       adotta ogni utile iniziativa e realizza qualsiasi attività volte al proprio miglioramento artistico ed organizzativo, mediante la qualificazione dei propri componenti;
b)       favorisce l’educazione e la formazione musicale dei giovani attraverso la promozione di corsi e altre attività atte allo scopo;
c)       organizza e/o partecipa a manifestazioni, rassegne, concerti, concorsi, ricerche e quant’altro possa essere utile alla diffusione della musica e al recupero dei valori sociali e popolari, soprattutto del posto;
d)       cura i rapporti con Istituti, Enti ed Associazioni, particolarmente di volontariato.
 
Art.3
Sono Organi dell’Associazione Musicale: l’Assemblea dei Soci, il Presidente, il Consiglio di Presidenza, i revisori dei Conti. Tutti durano in carica tre anni e, salvo casi particolari, possono essere riconfermati. Per ricoprire incarichi è necessario il compimento del diciottesimo anno di età.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere dichiarato dall’Assemblea Generale; qualora si debba constatare che le finalità previste non possono essere ulteriormente raggiunte, ma soltanto dopo che il numero dei Soci, di qualsiasi categoria scenda, per tre anni consecutivi, al di sotto di dieci.
 
Art.4
Qualsiasi incarico ricoperto dai componenti dei vari Organi del Complesso Musicale è libero, volontario, spontaneo e gratuito, per cui nessuna responsabilità è da attribuite allo stesso e ai massimi responsabili, pro tempore, che lo rappresentano per danni, incendi, infortuni o sinistri vari che accadessero prima, durante e dopo qualsiasi attività. Il singolo socio se ne assume in pieno ogni responsabilità e conseguenza. Possono esistere eventuali rimborsi per spese effettive per particolari missioni di servizio autorizzate dal Presidente.
 
Art.5
Pur avendo diritto di voto in sede di Assemblea Generale, i Soci si distinguono nelle seguenti categorie:
Soci Effettivi
  • gli esecutori del Complesso Musicale;
  • i membri in carica componenti il Consiglio di Presidenza;
Essi compongono l’Assemblea dei Soci e vi partecipano con diritto di voto e di parola.
Sono Soci Cooptati
  • gli individui che per volontà dell’Assemblea dei Soci sono ammessi a far parte della stessa e possono essere: gli allievi dei corsi, eventuali insegnanti esterni; rappresentanti di gruppi ed associazioni collegati direttamente o indirettamente all’Associazione Musicale; eventuali dirigenti provinciali, regionali e/o nazionali dell’Associazione cui il Complesso Musicale aderisce; e altri. Essi sono pure componenti dell’Assemblea dei Soci, ma vi partecipano col solo diritto di parola.
Sono Soci Benemeriti
  • gli individui che l’Assemblea dei Soci ritiene si siamo distinti per particolare attaccamento ed aiuto all’Associazione o che vantino una posizione sociale tale da conferire alla stessa lustro. Possono essere invitati all’Assemblea dei Soci, cui però partecipano col solo diritto di parola. La qualifica di Socio si perde: per dimissioni, per radiazioni, comminata dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Presidenza.
 
Art.6
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo dell’Associazione ed è costituita dai componenti di cui al precedente art.5. Essa viene convocata dal Presidente, con invito scritto recante l’ordine del giorno specificato per iscritto quando lo richiedono o i due terzi del Consiglio di Presidenza o i due terzi dei Soci Effettivi della stessa.
L’Assemblea dei Soci è valida solo con la metà più uno dei Soci Effettivi in prima convocazione e con qualsiasi numero in seconda convocazione. Delibera a maggioranza sulle principali iniziative da promuovere e le attività da realizzare; approva le eventuali decisioni prese dal Consiglio di Presidenza per averle ritenute indilazionabili ed urgenti, elegge il Consiglio di Presidenza; elegge i revisori dei Conti; approva lo Statuto dell’Associazione ed eventuali modifiche.
 
Art.7
Il Consiglio di Presidenza è l’organo esecutivo delle decisioni dell’Assemblea dei Soci. E’ composto di soli Soci Effettivi, i quali sono tutti contemporaneamente elettori ed eleggibili. I suoi membri sono in numero di undici e vengono eletti a maggioranza di voti, liberamente o su lista indicativa approvata dall’Assemblea dei Soci, la quale può decidere di inserire nella stessa, per necessità e/o convenienza, qualche elemento che non sia Socio Effettivo. In caso di parità di voti, costituisce titolo di prevalenza l’età anagrafica.
Il Consiglio di Presidenza, entro trenta giorni dalla sua elezione, viene convocato con invito scritto recante l’ordine del giorno specificato e presieduto dal Presidente uscente o dal membro che nelle elezioni ha riportato il maggior numero di voti, per la distribuzione degli incarichi che risultano nel seguente modo: Presidente; uno o due vice Presidenti;Segretario; Tesoriere; Consiglieri.
Il Consiglio di Presidenza viene convocato, con invito scritto recante l’ordine del giorno specificato, dal Presidente in carica almeno bimestralmente. E’ valido con la metà più uno dei suoi componenti e, a maggioranza, delibera sui provvedimenti da adottare in esecuzione delle decisioni dell’Assemblea e su altre iniziative di propria competenza. Dei suoi lavori deve essere redatto verbale. Il Consiglio di Presidenza può adottare provvedimenti di carattere urgente ma non di rilevante importanza economica, i quali dovranno essere sottoposti alla approvazione dell’assemblea dei Soci nella prima riunione.
 
Art.8
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione Musicale. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Presidenza. Vigila sul regolare funzionamento degli Organi Statutari, adottando quei provvedimenti ritenuti necessari e urgenti. Coordina l’attività dell’Associazione Musicale per il raggiungimento dei fini statutari. Propone all’approvazione del Consiglio di Presidenza l’attribuzione di incarichi e deleghe a dirigenti e soci.
 
Art.9
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da due membri, eletti dall’Assemblea dei Soci, anche tra persone al di fuori dei Soci dell’Associazione Musicale. I Revisori dei Conti nominano, tra di loro, un Presidente ed esercitano il controllo e la verifica di tutti gli atti amministrativi dell’Associazione Musicale. Predispongono le relazioni sul conto consuntivo dello stesso da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci.
 
Art.10
L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Presidenza, nomina un Maestro titolare ed eventualmente, su indicazione dello stesso, un Vice Maestro. Al Maestro è affidata la responsabilità tecnico-artistica del Complesso Musicale e, perciò, le prove di assieme, la direzione dei servizi bandistici e il coordinamento dell’attività di formazione degli allievi. Al Maestro e Vice Maestro può essere corrisposto un compenso le cui modalità e importi vengono proposti dal Consiglio di Presidenza e approvati dall’assemblea dei Soci. Il Maestro, o in sua rappresentanza il Vice Maestro, partecipa al Consiglio di Presidenza se invitato e di diritto all’Assemblea dei Soci con la sola facoltà di parola, a meno che non sia già membro eletto con pieni diritti.
 
Art.11
Tutte le prestazioni e le attività dei Soci sono libere, volontarie, spontanee e gratuite, per cui nessuna responsabilità è da attribuire agli organi responsabili dell’Associazione Musicale per danni a sé o a terzi, dei quali ogni singolo socio si assume pienamente le responsabilità e le conseguenze. Ai Soci viene richiesta l’osservanza dello Statuto e un comportamento che non arrechi nocumento o disdoro all’Associazione Musicale. Provvedimenti a favore o a carico dei Soci vengono presi dal Consiglio di Presidenza con successiva informazione all’Assemblea dei Soci per quelli di maggiore rilevanza.
 
Art.12
L’Assemblea Generale con voto palese ed a maggioranza dei votanti potrà conferire il titolo di PRESIDENTE ONORARIO alla persona che si sia resa particolarmente meritevole per le attività e per lo sviluppo dell’Associazione o il cui coinvolgimento possa essere di particolare giovamento all’Associazione medesima.
 
Art.13
Il patrimonio dell’Associazione Musicale è costituito da beni mobili e immobili che, in qualunque modo, vengano in possesso della stessa. Le entrate sono costituite da rimborsi spese per servizi resi, da interessi attivi, da eventuali contributi di terzi o dei Soci. In caso di cessazione dell’attività e di scioglimento dell’Associazione Musicale, il patrimonio viene devoluto a fini di pubblica attività, individuati dall’Assemblea de Soci, e non mai diviso in parti tra i medesimi.
 
Art.14
Patrona del Complesso Musicale è S. Cecilia, la cui ricorrenza solennizzata tra i Soci secondo programmi e iniziative proposte dal Consiglio di Presidenza e approvate dall’Assemblea dei Soci.
 
Art.15
Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci, i cui componenti lo sottoscrivono in segno di accettazione. Una copia del testo integrale viene offerta ad ogni Socio dell’Associazione Musicale.
 
Art.16
Il presente Statuto potrà essere modificato dall’Assemblea generale con voto palese della maggioranza assoluta dei presenti in 1^ convocazione.
 
Art.17
Per quanto non previsto dal presente Atto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di Associazioni.
 
Art.18
L’Assemblea Generale decide altresì che il presente ATTO Costitutivo-Statuto sia, a cura del Presidente, registrato al Pubblico Registro delle Persone Giuridiche.

 

Torino, 28-01-1997

 


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